Adeguamento al D.L. 155
Il Decreto Legislativo n° 155 del 26 maggio 1997 dà attuazione in Italia alla direttiva CEE 93/43 concernente l'Igiene dei Prodotti Alimentari che si applica trasversalmente a tutte le realtà che operano nel settore alimentare, ad esclusione della produzione primaria (raccolta, macellazione e mungitura).
Esso è applicabile a tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività su sostanze alimentari:
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Il D.L.155 riguarda realtà che vanno dalla grande azienda, dotata di laboratorio interno che effettua analisi chimico-batteriologiche e di staff che si occupano del controllo dei processi produttivi in termini di igiene del prodotto, fino all'azienda o all'esercizio a conduzione familiare.
L'applicazione del D.L.155 è obbligatoria dal Giugno 1998 , ma le relative sanzioni amministrative sono sospese fino a Luglio 1999.
Superati gli schemi tradizionali, la garanzia della qualità, un tempo basata sulle verifiche finali di tipo statistico, richiede, secondo la nuova accezione, un controllo costante di tutte le fasi critiche del processo produttivo e delle condizioni ambientali in cui esso si svolge.
Applicare il D.L.155 perciò, per un'impresa che rispetta la precente
legislazione vigente, significa
svolgere una serie di attività formalizzate tra le quali :
Delega formale del responsabile | ( solo se diverso dal gestore ) | |
Definizione del Piano di Derattizzazione | ||
Determinazione della Lista dei Detergenti e Disinfettanti Utilizzati | ||
Definizione del Piano di Sanificazione | ( elenco detersioni e disinfezioni specificando prodotti e frequenza ) | |
Determinazione dei Piani di Formazione | (sulligiene alimentare e personale nonchè relative registrazioni) | |
Documentazione di Produzione | ||
Analisi dei Rischi Potenziali | ||
Identificazione ed analisi dei Punti Critici | ||
Redazione dei Piani di Autocontrollo | ||
Report delle Analisi e dei Controlli | ||
Raccolta delle Schede Tecniche e Dichiarazioni di Conformità |
L'impresa può, ma non è obbligata, avvalersi di un Manuale di Corretta Prassi Igienica, tali manuali sono emessi dalle associazioni di categoria e devono essere approvati dal Ministero della Sanità prima di essere "operativi". Gli ispettori incaricati devono tener conto dell'eventule Manuale di Corretta Prassi Igienica eventualmente adottato dall'impresa durante l'esecuzione della verifica.
I contenuti del D.L. 155 prescrivono l'applicazione di alcuni principi sui quali si basa il metodo HACCP, ma non richiedono l'applicazione integrale di tale metodo.
Non è percio' corretto identificare i requisiti specificati dal D.L. 155
con l'applicazione del metodo HACCP.!!!
Ide@Qualità ritiene opportuna per le piccole realtà ( bar, ristoranti, pasticcerie, alimentari ecc.) un'applicazione "di minima" delle prescrizioni contenute nel D.L.155 che prevede la definizione di metodi applicabili alle singole realtà per quanto riguarda i piani di autocontrollo e l'individuazione di forme semplici e rapide per la registrazione dei risultati, il tutto al fine di ridurre sia costi di adeguamento che gli oneri di gestione nel tempo.
Dev'essere inoltre evidenziata l'opportunità fornita dai legislatori di poter integrare le eventuali carenze rilevate dagli ispettori durante le verifiche, entro una scadenza dagli stessi definita, senza incorrere in sanzioni amministrative.
Per le realtà maggiori ( produzioni industriali, produzioni artigianali di grosse dimensioni, centri cottura, mense ecc.) Ide@Qualità ritiene opportuno in ogni caso sviluppare al proprio interno un piano HACCP completo.
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Ultimo Aggiornamento Dicembre 98 |